Successioni

La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all’eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente
– tramite i servizi telematici
– tramite un intermediario abilitato
– presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.

Devono presentare la dichiarazione di successione:

  • gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o – non essendo nel possesso dei beni ereditari – chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali
  • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta
  • gli amministratori dell’eredità
  • i curatori delle eredità giacenti
  • gli esecutori testamentari
  • trustee.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.

Contribuenti esonerati


 Non c’è obbligo di dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto
  • ha un valore non superiore a 100.000 euro
  • non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.

La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all’eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

La dichiarazione di successione e domanda di volture catastali deve essere presentata esclusivamente online, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ai quali si accede con un’utenza Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns). .
L’Agenzia mette a disposizione il software Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali per la compilazione e l’invio della dichiarazione. La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa (2° ricevuta).

La dichiarazione può essere presentata anche tramite un intermediario abilitato (per esempio, professionisti o CAF) o direttamente dal contribuente presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.

Per il rilascio di copie conformi della dichiarazione regolarmente presentata che, per esempio, potrebbero essere richieste dalle banche per svincolare conti correnti oppure titoli, è possibile recarsi in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia, avendo cura di munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo).

Casi particolari

residenti all’estero possono presentare in via eccezionale il modello cartaceo, in caso di impedimenti alla trasmissione telematica. Il modello deve essere inviato all’ufficio competente dell’Agenzia, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione si considera presentata il giorno in cui viene consegnata all’ufficio postale.

Se il defunto risiedeva all’estero ma in precedenza aveva risieduto in Italia, la dichiarazione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana.
Se quest’ultima non è conosciuta, la dichiarazione va presentata presso la Direzione Provinciale II di ROMA – Ufficio Territoriale ROMA 6 – EUR TORRINO, in Via Canton 20 – CAP 00144 Roma.

Se il decesso è avvenuto prima del 3 ottobre 2006 deve essere utilizzato il Modello 4 – pdf. Per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il Modello 4, occorre continuare a utilizzare questo modello seguendo le relative modalità di presentazione. In tal caso, l’ufficio territoriale competente è lo stesso presso il quale è stata presentata la prima dichiarazione.

Se il contribuente ha deciso di non avvalersi del servizio di voltura automatica tramite la presentazione della dichiarazione di successione, entro 30 giorni dalla registrazione della stessa deve presentare la richiesta di voltura degli immobili ai competenti uffici provinciali – Territorio dell’Agenzia.

Se si eredita un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre calcolare e versare le imposte

  • ipotecaria
  • catastale
  • di bollo
  • la tassa ipotecaria e i tributi speciali (per esempio, per le formalità ipotecarie).

Il pagamento delle somme dovute va effettuato con addebito sul conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.p.a intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione. Per questo motivo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il codice Iban del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente.

Imposta di successione: aliquote e franchigie

Le aliquote e le franchigie per l’imposta sulle successioni e donazioni sono stabilite dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006.

Nello specifico:

  • 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro
  • 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro
  • 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia
  • 8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

Per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, è prevista un’ulteriore franchigia pari a 1,5 milioni di euro (art. 2, comma 49-bis, Dl 262/2006).

Come versare imposte di sucessione

Se la dichiarazione è presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento può essere effettuato in banca, all’ufficio postale o all’agente della riscossione anche tramite modello F24, indicando i relativi codici tributo. Se il pagamento avviene con addebito sul conto corrente, è necessario compilare l’apposito modello – pdf da consegnare all’ufficio.

Dopo aver ricevuto la dichiarazione di successione, l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate invia all’erede un avviso di liquidazione con l’indicazione dell’imposta di successione.

Il pagamento va effettuato tramite F24 entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione. Scaduto tale termine si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora.

Per importi superiori a 1.000 euro è possibile rateizzare, con queste modalità:

  • almeno il 20% dell’importo deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione
  • la parte restante viene versata in 8 rate trimestrali (12 rate per importi superiori a 20.000 euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della rata iniziale. Le rate devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Non comporta la decadenza dalla rateazione il “lieve inadempimento”, ossia:

  • l’insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro
  • il tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.

Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione.